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Paolo Manara & Giovanna Matarese

Consulenza Finanziaria Indipendente

Il Sodalizio - i motivi della nascita

logo studio Manara & Matarese e Associati

PREMESSA

Il sodalizio nasce nell'intento di interpretare nel modo più aderente possibile le più moderne indicazioni suggerite da Mario Draghi e Lamberto Cardia nei loro rispettivi interventi qui sotto riportati :

Il risparmio gestito

Considerazioni finali Assemblea Ordinaria dei Partecipanti Banca d'Italia Roma, 31 maggio 2008 (Mario Draghi)

Il declino dei fondi comuni di diritto italiano non si è arrestato. Per i fondi aperti i deflussi hanno toccato i 52 miliardi nel 2007; hanno superato i 30 miliardi nei soli primi tre mesi di quest’anno. È evidente l’inadeguatezza del sistema di distribuzione dei prodotti finanziari rispetto alle esigenze della clientela. Primario è il bisogno di consulenza, di aiuto nelle scelte di quei risparmiatori a cui, più che in passato, si chiede di provvedere con investimenti finanziari al proprio futuro, orientandosi fra una moltitudine di prodotti spesso di difficile valutazione. Eppure il costo di migliori servizi alla clientela potrebbe trovare copertura negli ampi margini percepiti dalle reti di distribuzione.

È diffusa anche tra gli intermediari la percezione della necessità di cambiare l’attuale struttura dell’industria. Alcuni gruppi bancari hanno deciso di cedere il controllo delle proprie società di gestione dei fondi comuni.
La pluralità di canali di collocamento darà benefici. Ma è necessario agire anche sulle regole di comportamento dei distributori, per garantire il rispetto dei diritti della clientela e modificare gli incentivi al mantenimento di strutture di distribuzione chiuse, riducendone i guadagni di posizione.

La tutela del consumatore nei servizi finanziari

Intervento del presidente della Consob Lamberto Cardia Roma, 19 marzo 2010

Promossa la consulenza remunerata dai clienti e l’agire per evitare i comportamenti scorretti degli intermediari che devono puntare alla qualità del servizio e non al prodotto venduto. Ecco alcune delle riflessioni svolte dal presidente di Consob, Lamberto Cardia, in occasione del ventennale dell'autorità Antitrust.

Per questo, secondo Cardia "la logica di azione degli intermediari bancari è rimasta in larga parte ancorata al "prodotto venduto"; né è stata adeguatamente valorizzata la natura di servizio delle attività (specie della consulenza).

La Consob ha condotto delle ispezioni sui principali operatori con clientela al dettaglio e gli esiti hanno evidenziato la necessità di intervenire per ordinare la cessazione di irregolarità rilevate nella distribuzione di prodotti finanziari.

Infine per Consob la comparsa sulla scena di operatori indipendenti specializzati nella consulenza remunerati dai clienti e non dagli emittenti di prodotti può essere un utile ausilio sia per potenziare l'efficacia delle norme regolamentari a tutela dell'investitore, sia per contenere gli errori comportamentali più diffusi.

La nascita del Sodalizio

Dall'incontro tra Paolo Manara e Giovanna Matarese è nato il sodalizio professionale.

La lunga conoscenza reciproca nata con la frequentazione dello stesso Istituto scolastico e la comune passione per la Finanza ci hanno spinto ad unire le forze per avviare questa nuova avventura.

Alla base della scelta ci sono anche comuni valori nei rapporti interpersonali: onestà, lealtà e trasparenza, qualità essenziali per costituire un sodalizio solido e duraturo. Queste tre componenti scolpiscono un quadro di insieme in cui l'accrescimento dei patrimoni in Consulenza ed il conseguente benessere psicologico dei clienti sono e debbono essere l'unico fine dell'attività; il pagamento di parcelle al consulente deve essere naturale conseguenza alla soddisfazione della clientela.

Requisiti per l’iscrizione alla sezione dell’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è la figura di cui i soggetti abilitati (ad es. intermediari finanziari, SIM, SGR e banche) devono avvalersi per svolgere attività di offerta fuori sede nei confronti del pubblico prevista dall’art. 30 del Testo Unico della Finanza, sulla base di un incarico che può assumere le forme del contratto di lavoro subordinato, del rapporto di agenzia o del mandato.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, agisce in qualità di “agente collegato” (tied agent), per conto e sotto la responsabilità di un'unica impresa di investimento, promuovendo e collocando i servizi e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevendo e trasmettendo le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servici di investimento o prodotti finanziari, promuovendo e collocando prodotti finanziando, prestando il servizio di consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

I soggetti abilitati hanno il dovere di garantire che i consulenti comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste e per conto di quale società operano.

La specifica professionalità e integrità richiesta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è oggetto di costante monitoraggio da parte dei soggetti abilitati, che devono dotarsi di procedure e assetti organizzativi interni idonei per controllare il rispetto da parte dei consulenti degli specifici obblighi previsti in capo a tali soggetti nel corso dell’attività di offerta fuori sede. I soggetti abilitati sono responsabili in solido per i danni arrecati a terzi nello svolgimento da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dei compiti loro affidati.

Solo i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 concernenti l’onorabilità e la professionalità accertati dall'OCF sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero verificata sulla base di prove valutative, possono iscriversi alla sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Consulenti Finanziari fuori sede